PRATICHE DETRAZIONI 55% - 2008

Il nostro studio si occupa di:

sostenibilità e miglioramento energetico tramite la REDAZIONE DI PRATICHE per l'ottenimento della detrazione IRPEF del 55% su interventi di Riqualificazione Energetica degli edifici.

Serramenti, Caldaie, Isolamento pareti verticali, orizzontali e coperture.

Operiamo direttamente in Piemonte - Lombardia - Liguria e Valle d'Aosta e tramite consociati nelle altre Regioni d'Italia.

Nel caso siate interessati ai nostri campi di attività, ci rendiamo disponibili per preventivi e chiarimenti senza alcun tipo di impegno.

Possibilità di procedere anche on-line a costi contenuti!

Arch. Massimo Demaria - tel: 338.2832163 - massimodemaria@explosion-lab.it

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Detrazione 55% secondo Legge Finanziaria 2008

L’incentivo consiste nella detrazione dall’imposta lorda (IRPEF o IRES) in misura pari al 55% delle

spese sostenute nel 2008 - 2010 per opere eseguite secondo le indicazioni della finanziaria sugli edifici

esistenti. La detrazione si riporta nella misura di tre quote annuali di pari importo.

Le spese dovranno essere debitamente giustificate e riguardare strettamente i seguenti interventi

ammessi, inoltre dovranno essere sostenute entro il 31/12/2010.

- Interventi di riqualificazione globale max 100'000 €

- Sostituzione o riqualificazione di strutture opache ed infissi max 60'000 €

- Sostituzione impianti esistenti di climatizzazione invernale , max 30'000 €,

la climatizzazione estiva non è compresa.

- Istallazione di pannelli solari per acqua calda max 60'000 €

La pratica comunale può non essere necessaria per eseguire l’opera e non è obbligatoria per avere

diritto alla detrazione, è necessaria la DIA per istallazione di nuovi infissi di tipo diverso dagli esistenti,

pannelli solari o cappotti esterni, non per la sostituzione di caldaia. Non sono necessarie

comunicazioni all’ASL o al centro operativo di Pescara come invece avviene per la detrazione del

36%.

L’istallatore deve produrre tutti i certificati normalmente obbligatori, quali ad esempio la

legge 46/90 sugli impianti.

I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale

indicando codice fiscale e partita iva del beneficiario e di chi dispone il pagamento e usufruisce della

detrazione.

Le fatture dovranno avere la distinzione di manodopera e materiale, l’Iva potrà essere del 10

% per la ristrutturazione di case; per l’acquisto di beni e la loro istallazione l’IVA dovrà seguire

normativa specifica.

Il produttore di impianti, infissi o materiali istallati dovrà produrre certificazione del

prodotto, delle sue qualità e garanzia apposita secondo le norme (es. 5 anni di garanzia per pannelli

solari e bollitori, pannelli solari conformi alle norme UNI 12975, caldaie a condensazione con

determinate caratteristiche di rendimento)

L’intero intervento dovrà essere asseverato da un tecnico abilitato (Geometra, Architetto ecc.

purché iscritto all’Albo) che dovrà produrre entro 60 gg dalla fine dei lavori tutta la documentazione

dell’intervento (asseverazione, attestato di qualificazione energetica, scheda conoscitiva, ecc.) e

depositarle all’ENEA. Ogni tipo di opera dovrà essere comunicata e concordata con il Tecnico scelto

che dovrà asseverare l’intervento in modo che rispetti le norme vigenti.

Le spese di progettazione specifica delle opere di riqualificazione energetica e le spese di

attestazione e pratica di trasmissione all’ENEA sono detraibili nella stessa misura delle altre.

I nuovi impianti o infissi istallati dovranno comunque rispettare tutte le nuove normative

nazionali o regionali vigenti ricordando che Le nuove norme della Reg Piemonte sono, in alcuni casi,

più restrittive di quelle nazionali per cui i serramenti, ad esempio, dovranno avere trasmittanza U <>

Kw/mqK (la normativa nazionale impone solo il valore di 2.5)

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Tutte le novità in campo energetico in sistesi

1. i Comuni possono introdurre un'aliquota ICI agevolata, inferiore al 4 per mille, per i soggetti che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico e per la durata massima di 3 anni per gli impianti termici solari e di 5 anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili (art. 1, comma 6)

2. sono prorogate al 2010 le agevolazioni previste dalla Finanziaria 2007, commi 344, 345, 346, 347, 353, 358 e 359 ossia per la riqualificazione globale di edifici, la coibentazione di strutture orizzontali e verticali, la sostituzione di finestre comprensive di infissi, l'installazione di pannelli solari, le sostituzioni di impianti di riscaldamento con altri dotati di caldaie a condensazione, la sostituzione di frigo e congelatori, l'installazione di motori e inverter ad alta efficienza; (art. 1, comma 20)

3. la stessa detrazione si applica ora anche per la sostituzione di impianti di riscaldamento non a condensazione se effettuata entro il 2009; (art. 1, comma 20)

4. è stata corretta la tabella delle trasmittanze per le strutture opache orizzontali; (art. 1, comma 23)

5. le detrazioni fiscali possono ora essere ripartite in quote annuali uguali da tre a dieci anni, a scelta del contribuente operata all'atto della prima detrazione; (art. 1, comma 24

6. non è più necessario l'attestato di qualificazione (o certificazione) energetica per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di pannelli solari termici; (art. 1, comma 24

7. sono previste agevolazioni fiscali per il gasolio e il GPL utilizzati in zone montane e per le reti di riscaldamento alimentate a biomassa o con energia geotermica; (art. 1, comma 240)

8. la detrazione fiscale del 55% si applica anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia; (art. 1, comma 286)

9. il rilascio del permesso di costruire dal 2009 per gli edifici di nuova costruzione è subordinato alla certificazione energetica dell'edificio e delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche (art. 1, comma 288)

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04/01/2008 - È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, la legge Finanziaria 2008 (Legge n. 244 del 24 dicembre 2007).

Ricordiamo le numerose le misure per la casa e il risparmio energetico:

Proroga detrazione Irpef 36% ristrutturazioni e Iva agevolata 10%
Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
b) agli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2011.
È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l’agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1º gennaio 2008. Quest’ultima agevolazione spetta a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

Proroga detrazione Irpef 55% riqualificazione energetica
Sono prorogate fino al 31 dicembre 2010 le detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici previste dai commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).
La detrazione del 55% si applica anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009.
Le modalità per il riconoscimento dei benefici saranno stabilite con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A copertura dell’agevolazione sono stanziati 2 milioni di euro annui.
Le agevolazioni, insieme a quelle previste dai commi 353, 358 e 359 della Finanziaria 2007, si applicano secondo quanto disposto dal DM 19 febbraio 2007.

Un recente Decreto Ministeriale, modificando il DM 19 febbraio 2007, ha ampliato la definizione di “tecnico abilitato” ai fini della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica (leggi tutto).

Correzione Tabella trasmittanza
La Tabella 3 sui valori di trasmittanza termica, allegata alla Finanziaria 2007, è sostituita, con efficacia dal 1º gennaio 2007, dalla tabella corretta.

Detrazione del 55% anche per la sostituzione di caldaie non a condensazione
La detrazione è estesa anche alle spese sostenute per la sostituzione intera o parziale dell'impianto di climatizzazione invernale non a condensazione, entro il 31 dicembre 2009 (leggi tutto).

Eliminazione obbligo di attestato energetico per sostituzione finestre e installazione pannelli solari
Per fruire delle detrazioni del 55% previste dal comma 345 della Finanziaria 2007, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346, relativo all’installazione di pannelli solari termici, non è richiesta la documentazione di cui all’articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima Finanziaria 2007, cioè l’attestato di qualificazione energetica.
Inoltre, i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale, ai fini dell’applicazione del comma 344 della Finanziaria 2007, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione del comma 345, saranno definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008.
Per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all’atto della prima detrazione.

Riduzione ICI per chi installa impianti da fonte rinnovabile
Trova conferma la norma che consente ai Comuni di fissare, a decorrere dal 2009, un'aliquota ICI agevolata, inferiore al 4 per mille, per chi decida di installare impianti da fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica e/o termica per uso domestico. L’aliquota agevolata è applicabile alle unità immobiliari oggetto degli interventi, e può avere una durata massima di tre anni per gli impianti solari termici e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.

Obbligo di fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni
Viene introdotta una modifica all’articolo 4 del Dpr 380/2001 (Testo Unico dell’edilizia) che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento edilizio, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.


Altre misure riguardano gli immobili e la disciplina degli appalti pubblici:

Possibilità per i comuni di subordinare le trasformazioni alla cessione gratuita di aree da destinare a edilizia pubblica
Gli strumenti urbanistici comunali potranno definire meccanismi di trasformazione urbana che prevedano la cessione gratuita da parte dei proprietari, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale. In questi ambiti sarà possibile localizzare alloggi a canone calmierato, concordato e sociale (leggi tutto).

Indennità di espropriazione di aree edificabili pari al valore venale del bene
Modificando il testo unico sugli espropri (Dlgs 327/2001), la Finanziaria prevede che l’indennità di espropriazione di un'area edificabile sia determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25% (leggi tutto).

Divieto per le P.A. di ricorrere agli arbitrati negli appalti pubblici
Le pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) non potranno più inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti di lavori, forniture e servizi, e di sottoscrivere compromessi relativi agli stessi contratti. La clausola compromissoria inserita nel contratto è un accordo preventivo tra le parti che prevede di devolvere le controversie eventuali e future ad un collegio arbitrale nominato di comune accordo dalle parti. Il divieto vale anche per le società interamente possedute o partecipate dalle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute o partecipate da questi ultimi (leggi tutto).
Contestualmente alla sua entrata in vigore, la norma è stata sospesa dal decreto-legge Milleproroghe, ed entrerà in vigore il 1° luglio 2008. La proroga è finalizzata a consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate (leggi tutto).

Imposte di registro, ipotecaria e catastale
Sono state modificate le imposte indirette sui trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale (leggi tutto).

Sistema fiscale semplificato per i professionisti e incentivi per studi associati e società professionali
Introdotta un semplificazione degli adempimenti fiscali e un’imposta secca del 20% sul reddito per chi non supera i 30.000 euro annui.
È previsto un credito d’imposta pari al 15%, a favore delle aggregazioni, degli studi professionali associati e delle società di professionisti (leggi tutto).


 

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